CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI TRAMITE PIATTAFORMA E-COMMERCE
Premesso che:
La nozione di pacchetto turistico (art. 84 Cod. Consumo) è la seguente: i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:
La compravendita di pacchetto turistico, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà disciplinato dalla L. 27/12/1977 n°108 4 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970 in quanto applicabile nonché dal Codice del Consumo.
L’organizzatore ha l’obbligo di realizzare in catalogo o nel programma fuori catalogo una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire nella scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono:
Attraverso la sezione “Idee di Viaggio” del sito web https://booking.eventoitaliano.it, o tramite il negozio virtuale https://booking.eventoitaliano.it/acquista, il Consumatore potrà selezionare un pacchetto o un servizio turistico di interesse. I servizi inclusi nel prezzo e le eventuali specifiche saranno indicate nella descrizione del prodotto. Il Consumatore dovrà indicare la tipologia di camera richiesta (tra doppia e singola) e indicare se intende stipulare, contestualmente alla prenotazione, una polizza assicurativa contro annullamento. In base alle scelte selezionate, il sistema genererà il prezzo del viaggio.
Il prezzo del viaggio si intende complessivo per la scelta selezionata e non a persona.
I prezzi indicati si intendono comprensivi di tasse, servizi ed eventuali commissioni per l’utilizzo della carta di credito, e sono sempre indicati in Euro (€).
L’acquisto del/i Prodotto/i e la relativa conferma avvengono direttamente on line. Una volta effettuato l’acquisto ed il pagamento verrà inviata una email al cliente che indicherà la presa in carico da parte di Evento Italiano srl della prenotazione. Qualora il Cliente non ricevesse l’email di elaborazione potrà contattare il Portale web all’indirizzo booking@eventoitaliano.it richiedendo l’invio della conferma via email.
Evento Italiano srl, in seguito a una prenotazione, si metterà in contatto tramite e-mail con il Cliente per riepilogare la prenotazione e i servizi acquistati.
Circa 2 settimane prima dell’inizio del viaggio, Evento Italiano invierà al Consumatore i voucher e i documenti di viaggio. Verrà inviato un singolo Voucher per ogni singolo servizio contenuto nel pacchetto acquistato. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nella descrizione del prodotto, nei riepiloghi ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 87 comma 2 Cod. Cons. in tempo utile prima dell’inizio del viaggio.
E’ responsabilità del Cliente assicurarsi di essere in possesso del Voucher almeno una settimana prima della partenza. Booking.eventoitaliano.it non assume alcuna responsabilità nel caso di mancata lettura della posta elettronica e nei confronti di chi dichiara con ritardo di non essere in possesso del Voucher. Tutti i Prodotti servizi sul Voucher verranno fatturati, indipendentemente da un eventuale loro utilizzo parziale.
Il contratto di acquisto in questione è un contratto a distanza, il quale ha per oggetto servizi turistici ed è stipulato tra l’Organizzatore e il Consumatore, nell’ambito di un sistema di prestazione di servizi a distanza organizzato dall’Organizzatore che per tale contratto impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso. Ai sensi dell’art. 32 comma 2 Cod.Tur. al presente contratto non si applica il diritto di recesso.
Affinché la prenotazione sia valida è richiesto il pagamento dell’intero importo.
Sono accettati esclusivamente pagamenti con carta di credito attraverso la piattaforma Stripe; sono possibili pagamenti con tutte le carte di credito accettate dalla piattaforma Stripe (Visa, Mastercard, Maestro, American Express, e altre eventualmente indicate nella procedura di pagamento).
I dati della carta di credito non entrano in possesso di Evento Italiano, in quanto la procedura di pagamento avviene attraverso la piattaforma Stripe mediante una procedura protetta da una linea sicura (SSL).
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore la risoluzione di diritto.
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nella descrizione del prodotto, nella conferma dell’ordine ed è oggetto di contratto. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di
pubblicazione del programma come riportata nella scheda tecnica del catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.
Prima della partenza l’organizzatore o il venditore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.
Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostituivo ai sensi del 2° e 3° comma dell’articolo 8. Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla (art. 33 lett. e Cod. del Consumo), restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 8, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.
Come da art. 40, 41 e 42 del Codice del Turismo (D. lgs. 79/2011), si dichiara che l’Organizzatore organizza i propri viaggi combinando vari servizi acquistati dai Fornitori degli stessi. Per garantire che, a seguito delle prenotazioni effettuate dai Consumatori ed accettate dall’Organizzatore, i servizi vengano effettivamente resi disponibili dai singoli Fornitori, l’Organizzatore deve assumere precisi obblighi contrattuali nei confronti dei Fornitori stessi. In virtù di quanto sopra e considerato che per il combinato disposto dagli art. 1372 e 1373 c.c. la facoltà di recesso rappresenta un’eccezione rispetto al generale principio della vincolatività del contratto, al di fuori delle ipotesi espressamente disciplinate dal D. Lgs. 79/2011 il recesso può essere consentito esclusivamente a condizione che il Consumatore tenga indenne l’Organizzatore da costi, spese o eventuali perdite che lo stesso dovrà sostenere a causa di tale recesso.
Premesso ciò, il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:
Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata. Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, sarà addebitata una penale.
Se non diversamente specificato, le penali per il recesso anticipato (annullamento del viaggio prima della partenza) da parte del Consumatore sono le seguenti:
Data dell’annullamento | Penale |
Dalla data della prenotazione fino a 46 giorni prima dell’inizio del viaggio | Costo facciale dell’eventuale biglietto teatrale o di altro spettacolo incluso nel pacchetto + 25% del costo rimanente |
Da 45 a 31 giorni prima dell’inizio del viaggio | Costo facciale dell’eventuale biglietto teatrale o di altro spettacolo incluso nel pacchetto + 50% del costo rimanente |
Da 30 a 15 giorni prima dell’inizio del viaggio | Costo facciale dell’eventuale biglietto teatrale o di altro spettacolo incluso nel pacchetto + 75% del costo rimanente |
Da 14 giorni prima dell’inizio del viaggio | 100% dell’intero costo del pacchetto (nessuna restituzione) |
Come già specificato nella tabella sopra, qualora il pacchetto turistico acquistato includa servizi che per loro natura necessitano di un pagamento immediato (come ad esempio biglietti per spettacoli teatrali, prenotazioni di ingressi a Musei e servizi di analoga natura), questi non potranno mai essere rimborsati in caso di recesso da parte del cliente.
L’Organizzatore non sarà ritenuto responsabile qualora, dopo la conclusione del contratto, uno o più servizi all’interno del pacchetto turistico dovessero subire variazioni non dipendenti dalla volontà dell’Organizzatore, rispetto a quanto specificato nel contratto con il Consumatore (es. sostituzione di uno o più artisti in uno spettacolo teatrale, modifica di un orario, modifica del programma, cambio di data ecc.). Il Consumatore che non accetterà tali variazioni, andrà in contro alle penalità previste da contratto.
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal consumatore per seri e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui punto 3) del presente articolo.
Le ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica.
Il Consumatore dovrà essere munito di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi presenti nel servizio turistico acquistato, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Dovrà inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del suddetto servizio, a tutte le informazioni fornitegli dall’Organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. Il Consumatore sarà chiamato a rispondere di tutti i danni che l’Organizzatore dovesse subire a causa della propria inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni. Il Consumatore è tenuto a fornire all’Organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’Organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il Consumatore comunicherà altresì per iscritto all’Organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del servizio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
Le persone a mobilità ridotta, prima di procedere all’acquisto dovranno comunicare all’Organizzatore tale disabilità al fine di valutare se il servizio turistico richiesto è compatibile con tale condizione. Ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento CE 1107/2006, rientrano nella definizione di «persone con disabilità» o «persone a mobilità ridotta» “qualsiasi persona la cui mobilità sia ridotta, nell’uso del trasporto, a causa di qualsiasi disabilità fisica (sensoriale o locomotoria, permanente o temporanea), disabilità o handicap mentale, o per qualsiasi altra causa di disabilità, o per ragioni di età, e la cui condizione richieda un’attenzione adeguata e un adattamento del servizio fornito a tutti i passeggeri per rispondere alle esigenze specifiche di detta persona”.
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese o della Regione in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle norme vigenti in materia.
Il risarcimento per danni alla persona non può in ogni caso essere superiore ai limiti previsti dalle
convenzioni internazionali cui prendono parte Italia e Unione Europea in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità. In ogni caso il limite risarcitorio non può superare l’importo di 50.000 Franchi oro Germinal per danni alle persone, 2.000 Franchi oro Germinal per danno alle cose, 5000 Franchi oro Germinal per qualsiasi altro danno (art. 13 n° 2 CCV).
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 13 e 14 delle presenti Condizioni Generali quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il consumatore dovrà – a pena di decadenza – altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie. Tali assicurazioni possono essere stipulate soltanto nei confronti di Consumatori residenti nei paesi dello Spazio Economico Europeo (Italia – inclusi San Marino e Città del Vaticano –, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Rep. Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Svizzera), pertanto, in caso di Consumatori residenti in altri paesi, si consiglia di stipulare tali assicurazioni nel paese di residenza.
È istituito presso la Direzione Generale per il Turismo del Ministero delle Attività Produttive il Fondo Nazionale di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi (ai sensi dell’art.100 Cod. Consumo), in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o dell’organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze:
Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 G.U. n. 249 del 12/10/1999.
ADDENDUM: CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n.3 e n.6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 4 1° comma; art. 5; art. 7; a rt.8; art.9; art. 10 1° comma; art. 11; art. 15; ar t. 17. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore. viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
FORO COMPETENTE
Per qualsiasi eventuale controversia sui servizi turistici organizzati da Evento Italiano Srl il foro competente sarà il Foro di Lucca. Per i servizi turistici organizzati in collaborazione con altri operatori, i contratti di viaggio saranno regolati dalle condizioni generali di partecipazione contenute nel materiale informativo inviato al Consumatore.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della legge 38/2006: La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile anche se gli stessi sono commessi all’estero.
Ultima modifica: 9 Dicembre 2020